Regolamento per l'azione dei periti e degli investigatori privati
Regio decreto del 14 settembre 1882 che approva la legge di procedura penale
Articolo 52. Disposizioni comuni.
Validità delle prove degli investigatori
Articolo 265. Documenti e altri scritti e oggetti relativi al merito della questione.
Titolo II -
Articolo 7. Dovere di collaborazione.
PROTEZIONE DEI DATI
Le attività degli investigatori privati comportano inevitabilmente il trattamento di dati personali, non solo della persona fisica che li assume, ma anche della persona o dell'organizzazione oggetto delle loro indagini.